Il Decreto interministeriale del 2/9/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 novembre u.s., relativo all’art. 31 del D.L. n° 152 del 06/11/2021 2021, prevede che i professionisti iscritti alle Casse di previdenza assunti dalle pubbliche amministrazioni, con contratto di lavoro a tempo determinato PNRR non sono tenuti alla cancellazione dall’albo professionale.
I liberi professionisti, iscritti a Inarcassa, possono inoltre scegliere:
- la cancellazione. La posizione viene assimilata all’esclusione, per assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria. Il professionista dovrà soltanto versare il contributo integrativo sul volume di affari professionale prodotto nel periodo. Al termine del rapporto di lavoro presso la PA, dovrà richiedere la reiscrizione ad Inarcassa e potrà ricongiungere il periodo assicurativo maturato presso l’Inps senza oneri a suo carico.
- Il mantenimento dell’iscrizione. Durante il periodo di assunzione presso la PA, il professionista dovrà versare il contributo integrativo e soggettivo (minimi e conguaglio), nonché il contributo di paternità con esclusione del contributo di maternità. Questo periodo di iscrizione ad Inarcassa sarà valido ai fini del diritto e del calcolo dell’anzianità previdenziali ma l’associato non potrà usufruire delle prestazioni assistenziali erogate allo stesso titolo dalla gestione pubblica dell’INPS.
A tal fine sarà presto disponibile sul sito un modulo stampabile per comunicare ad Inarcassa la scelta di mantenere o meno l’iscrizione.
Il Consiglio di Amministrazione, alla luce dello Statuto e del RGP di Inarcassa, sta comunque facendo valutazioni in merito all’impugnativa del Decreto Interministeriale del 02/09/2022.
Verrà a breve avviata la raccolta delle domande mentre gli uffici avvieranno l’implementazione delle procedure informatiche.