Esonero contributi professionisti 2021

La Legge di bilancio 2021 ha istituito un Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per il 2021 dovuti da:

• lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali e alla gestione separata INPS dai professionisti con cassa previdenziale ordinistica [ tra cui Inarcassa]

• medici, infermieri e altri operatori sanitari in pensione ma assunti temporaneamente per fronteggiare l’emergenza Covid .

Il fondo aveva una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro. Il Decreto Sostegni ( D.L. n. 41/2021) ha poi aumentato le risorse a disposizione portandole a 2,5 miliardi di euro al fine di garantire ai titolari di partita IVA un esonero dai contributi fino a 3 mila euro. Dall’esonero restano esclusi i premi dovuti all’INAIL.

Il provvedimento riprende quanto già contenuto nella Legge di Bilancio 2021 in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti, in caso di calo di fatturato o corrispettivi per il 2020 non inferiore al 33% e reddito complessivo fino a 50.000 euro.

La platea dei potenziali beneficiari supererebbe la soglia degli 800.000 titolari di partita IVA, comprendendo sia i professionisti iscritti alle casse private sia gli iscritti alla Gestione Separata INPS.

Possono accedervi unicamente le partite IVA che:

• nel 2019 hanno percepito un reddito complessivo fino a 50 mila euro;

• nel 2020, hanno registrato un calo di fatturato o corrispettivi pari almeno al 33% rispetto all’anno precedente.

• Risultano iscritti alla cassa entro il 1.1 .2021 (in caso di iscrizione /cancellazione successiva sarà previsto esonero frazionato)

• non sono titolari di pensione diretta (hanno invece accesso all’esonero i titolari di pensione indiretta e di invalidità)

• sono in regola con gli adempimenti contributivi

• possono dichiarare la non titolarita’ di un contratto di lavoro subordinato.

La domanda può essere effettuata entro il 31 ottobre ad un solo Ente di previdenza.

Non ci saranno esborsi anticipati dalle casse private come invece è stato per l’erogazione dei bonus; le casse provvederanno ad una rendicontazione mensile e al termine del periodo– 31.10.2021 – le stesse casse faranno richiesta di rimborso per gli iscritti che hanno fatto domanda di esonero ai ministeri competenti.

Il beneficio previsto è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla stessa Comunicazione.

I criteri e le modalità con cui verrà attuato l’esonero contributivo per liberi professionisti sono stati fissate nel Decreto firmato dal ministro Orlando. Il provvedimento è ora all’esame della Corte dei conti ed è atteso poi in Gazzetta ufficiale.

Nel testo del decreto di attuazione dell’esonero, si legge che l’importo dell’esonero viene riconosciuto sulle rate relative alla tariffazione di competenza 2021, in scadenza entro il 31 dicembre. Chi non è obbligato al versamento di contributi minimi si vedrà calcolato il beneficio sui contributi previdenziali complessivi dovuti a titolo di acconto 2021 (è stata inoltrata richiesta di chiarimento a tale proposito per sapere se ci si riferisca solo ai contributi minimi o anche al conguaglio dovuto entro fine anno riferito ai redditi dell’anno precedente).

I contributi già versati potranno essere richiesti a compensazione o a rimborso entro il 30 novembre 2021. L’agevolazione spetta solo a chi è in regola con i contributi.

in attesa della bollinatura del decreto attuativo e dell’approvazione dell’Unione Europea, Inarcassa ha adottato le seguenti misure in favore dei propri iscriitti:

– non sanzionare i ritardati pagamenti sulla contribuzione minima dovuta alle scadenze istituzionali del 30 giugno e del 30 settembre 2021, se effettuati entro il 31 dicembre 2021; Ciò significa che riceveremo i MAV [o F24] per il pagamento delle due rate dei minimi alle scadenze ordinarie (30 giugno e 30 settembre), ma che se pagheremo oltre tali date, ma entro il 31 dicembre non saranno applicate sanzioni.

Per coloro che esercitano la facoltà di esonero del pagamento del contributo soggettivo minimo:

– è sospesa la riscossione del contributo soggettivo minimo 2021 fino al rimborso totale o parziale da parte del Ministero;

– è rimodulata l’emissione MAV per la quota corrispondente al contributo integrativo minimo e contributo di maternità e paternità (non oggetto di esonero) alla data del 31 dicembre 2021;

Limitatamente all’anno 2021, gli iscritti potranno presentare formale istanza per l’esercizio della deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo entro il 31 luglio. Entro lo stesso termine può essere revocata la domanda.

La presentazione della domanda di esonero ha effetti decadenziali della istanza di deroga eventualmente presentata ai sensi dell’art. 4.3. bis del RGP, senza intaccare il plafond del numero massimo di cinque annualità fruibili previste dal Regolamento Generale Previdenza (RGP).

La contribuzione sospesa oggetto di esonero non è ostativa al rilascio del certificato di regolarità e alla liquidazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Chi ha aderito alla rateizzazione bimestrale dei minimi avrà restituzione dei contributi versati solo dopo la comunicazione di Ministeri sul quantum accreditabile sulla posizione previdenziale dell’iscritto e dell’effettivo trasferimento del rimborso da parte del Ministero.

Tutte le informazioni, utili alla miglior fruizione dell’agevolazione prevista dal Decreto, verranno fornite ad avvenuta pubblicazione del testo definitivo sul sito istituzionale e su Inarcassa On line, dove sarà contestualmente reso disponibile il modello telematico per presentare richiesta.

Ricordo che dal 1.1. 2021 è in vigore il Regolamento Generale Previdenza che consente la riduzione del pagamento dei contributi minimi solo se il reddito è inferiore al reddito medio di inarcassa (circa 27/28.000 euro – dato approssimativo).

Inarcassa conoscerà il reddito prodotto nel 2021 dopo che avrà acquisito i dati dalla dichiarazione dovuta entro ottobre 2022.

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