In seguito a richiesta presentata in data 27 marzo 2020 dalla Rete delle Professioni
Tecniche in tema di aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio,
il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha confermato (con nota del 1° aprile
2020) che i termini di differimento delle scadenze amministrative richiamate dal Decreto-
Legge 17 marzo 2020 n. 18 (certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed
atti abilitativi comunque denominati) si estendono anche alle attestazioni di rinnovo
periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/11, ai procedimenti
previsti dal d.Lgsl. 105/2015, alle omologazioni dei prodotti antincendio, nonché ai
termini fissati dal D.M. 5 agosto 2011 per il mantenimento dell’iscrizione dei professionisti
antincendio negli elenchi.
Tali termini di differimento sono stati ulteriormente definiti con la Legge 24 aprile
2020, n. 27 (conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), entrata in vigore il 30
aprile 2020, che ha stabilito all’art. 103, comma 2 che tutte le scadenze comprese tra
il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 sono prorogate per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Si ricorda la precedente news legata a differimenti e proroghe in tema di sicurezza antincendio: https://www.ordinearchitettiparma.it/comando-vvf-differimenti-e-proroghe/