CNAPPC: Compenso dell’esperto o dello stimatore dell’immobile sottoposto ad esecuzione forzata – Osservazioni sulla costituzionalità delle norme di legge

Trasmettiamo la Circolare n. 156_4237_15 relativa al DL 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”. In particolare la Circolare fa riferimento all’art. 14 comma a) tre nel quale si prende una modifica all’art. 161 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, specificando che “Il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima”.

Il parere del CNAPPC nel documento allegato: Circolare n. 156_4237_15

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